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TERREMOTO, MANCANO 30 NORME ATTUATIVE. I SOLDI SONO FERMI, E PIANO PIANO SI MUOVE

TERREMOTO, MANCANO 30 NORME ATTUATIVE. I SOLDI SONO FERMI, E PIANO PIANO SI MUOVE

Sono circa una trentina i provvedimenti che devono ancora essere varati per dare completa attuazione alle norme previste dai due decreti legge sul terremoto del Centro Italia, alcuni dei quali avrebbero già dovuto essere emanati. Mancano tutte le decisioni del Commissario relative alla ricostruzione degli edifici privati, anche per la sistemazione di quelli che hanno avuto solo danni lievi, così come quelle delle Regioni per la costituzione degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le cabine di regia della rinascita. Non ci sono ancora i decreti e gli atti ministeriali che servono per concessione dei contributi ai lavoratori, dipendenti e autonomi, che riesiedono nei comuni del cratere, cioè l’integrazione salariale o i 5 mila euro “una tantum”, nè quelli per dare i finanziamenti agevolati alle imprese danneggiate o i sostegni a quelle più piccole e i prestiti a quelle di nuova costituzione. Mancano le norme per individuare gli alloggi sfitti da mettere a disposizione degli sfollati, per concedere i rimborsi dei danni ai beni mobili, quelle per la demolizione dei ruderi, per la messa in sicurezza degli immobili produttivi, per la definizione degli elenchi speciali dei professionisti che saranno incaricati della ricostruzione, quelle per ristorare i comuni del mancato gettito dell’Imu.

Così, i soldi previsti dai due decreti legge ci sono, ma restano fermi. Mentre le nostre case, ferite dal terremoto e torturate dalla pioggia, continuano a perdere pezzi. E piano piano muoiono anche le speranze dei cittadini, e dei giovani che credono ancora in questa terra.  E’ vero che il decreto è ancora all’esame del Parlamento (ora al Senato, poi passerà alla Camera), ma il provvedimento è già in vigore. Alcuni termini per le norme attuative sono già scaduti, per altri c’è tempo. Nella speranza che non se ne faccia passare ancor tanto, e inutilmente, vediamo quali sono, uno per uno.

Art. 3 Uffici speciali per la ricostruzione


Nè le Marche, nè il Lazio, nè l’Umbria (che però ha approvato la convenzione quadro) hanno finora costituito questi Uffici, che sono i gangli vitali della ricostruzione (per capire cosa fanno date un’occhiata ai siti web dell’USR dell’Aquila e dei Comuni del Cratere del terremoto 2009). Questo è quanto dice in sintesi l’articolo 3 del decreto.

“Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente ai Comuni interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016»…  Gli uffici speciali per la ricostruzione curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Provvedono altresi’ alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonche’ alla realizzazione degli interventi di prima emergenza… esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali… Gli uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. La competenza ad adottare l’atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio resta comunque in capo ai singoli Comuni… Presso ciascun ufficio speciale per la ricostruzione e’ costituito uno Sportello unico per le attivita’ produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti”

Art. 5 Ricostruzione privata


Qui mancano tutti gli atti del Commissario, e non solo, per darvi attuazione. Diciamo che l’emergenza non è ancora terminata, che le scosse continuano, e che forse è ancora un po’ presto per cominciare a pensare di ricostruire. Anche se il governo immaginava tempi più rapidi, visto che il testo del decreto concede 30 giorni di tempo dall’entrata in vigore del provvedimento (19 ottobre 2016) per il varo del decreto del Ministero dell’Economia per concedere le garanzie dello Stato sui prestiti concessi dalle banche ai cittadini per sistemare le abitazioni. Mancano anche i provvedimenti del Commissario, d’intesa con il ministero dell’Economia per stabilire criteri e modalità attuative dei rimborsi, la convenzione tra lo Stato e l’Associazione Bancaria e il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per definire le modalità di fruizione del credito di imposta (anche questo doveva arrivare entro il 18 novembre). Da quanto è stato assicurato, ma solo a voce, il meccanismo consentirebbe di usufruire dei prestiti per la ricostruzione anche ai cittadini che hanno redditi bassi e non pagano imposte o ne pagano poche, e che sarebbero tagliati fuori dal credito di imposta, perchè non hanno margini per “scalare” dalle tasse le rate del prestito.

Art. 6 Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati  per la ricostruzione privata


Il decreto stabilisce che il Commissario debba indicare limiti, parametri e soglie per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati. Anche questo provvedimento non è ancora stato varato

Art 7 Interventi di riparazione degli immobili danneggiati o distrutti


Entro il 19 dicembre il Ministero delle infrastrutture, su proposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici deve stabilire con un decreto “la capacita’ massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in base alle zone sismiche, alla classe d’uso dell’immobile ed alla sua tipologia” degli immobili distrutti o danneggiati e che devono essere riparati o ricostruiti con i contributi pubblici

Art. 8 Interventi di immediata esecuzione


Il Commissario avrebbe dovuto emanare entro lo scorso 4 novrembre un’ordinanza con le disposizioni operative per l’attuazione degli interventi sugli edifici con danni lievi (livello di agibilità B delle schede Aedes) che necessitano solo di interventi di immediata riparazione, possibili con la presentazione di un progetto e la certificazione di un tecnico che stabilisca il nesso di causalità dei danni con il terremoto. L’avvio dei valori dovrebbe essere comunicato agli Uffici Speciali per la Ricostruzione (USR), che come detto ancora non esistono.

Art. 9  Contributi per i beni mobili danneggiati


Il Commissario deve definire i criteri e le modalità per l’eventuale rimborso forfettario per il danneggiamento grave o la distruzione di beni mobili.

Art. 10 Ruderi


Sempre il Commissario deve definire l’entità e le modalità di riconoscimento del contributo per le spese sostenute per la demolizione dei ruderi, cioè degli immobili che alla data del terremoto non avevano i requisiti per essere utilizzati a fini abitativi o produttivi

Art. 11 Centri storici e nuclei rubani e rurali


In base all’articolo 5 il Commissario deve dare alle Regioni i criteri per definire i “centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi”, cioè con un piano regolatore comunale di dettaglio. Entro 150 giorni dalla perimetrazione di questi centri gli USR, “con un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate” curano la pianificazione urbanistica connessa allaa ricostruzione, predisponendo gli strumenti attuativi.Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge i Comuni, possono “individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari” che presuppongono la costituzione di consorzi obbligatori tra i proprietari, con il Comune che può sostituirsi ad essi, se questi non aderiscono, mediante l’occupazione temporanea degli immobili, al fine di eseguire gli interventi previsti. I Comuni, poi, potranno rivalersi sui proprietari che non aderiscono nel caso la spesa sia superiore al contributo ammissibile.

Art. 12 Concessione ed erogazione dei contributi


Tutti i contributi per la ricostruzione, come la richiesta del titolo abitativo necessario, vanno presentati all’USR, allegando la documentazione necessaria. Il Commissario dovrà stabilire modalità e termini per la presentazione delle domande.

Art. 14 Ricostruzione pubblica


Il Commissario dovrà disciplinare il finanziamento per la ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici pubblici

Art. 16 Conferenza permanente e commissioni paritetiche


Il decreto prevede che “al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e di garantire unitarieta’ e omogeneita’ nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, la direzione, il coordinamento e il controllo delle operazioni di ricostruzione, nonche’ la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti, sono affidati a un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato «Conferenza permanente», presieduto dal Commissario straordinario o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, della Regione, dell’Ente Parco e del comune territorialmente competenti”.La Commissione “esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni”. E’ istituita anche una “Commissione paritetica” in ogni Regione, incaricata di esprimersi su “tutti i progetti preliminari relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio”. Anche in questo caso spetta al Commissario la disciplina delle modalità di funzionamento della Conferenza e delle Commissioni.

Art. 20 Sostegno alle imprese daneggiate


Su proposta delel Regioni, il Ministero dell’Economia, di concerto con quello dello Sviluppo Economico deve stabilire i criteri per la ripartizione e la concessione dei contributi in conto interessi alle imprese danneggiate dal sisma.

Art. 22 Promozione turistica


Entro il 18 gennaio, tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. il Commissario, sentite le Regioni, predispone in accordo con l’Enit, Agenzia Nazionale del Turismo un programma per la promozione e il rilancio del turismo nelle aree colpite dal terremoto.

Art. 23 Contributi Inail per la sicurezza degli immobili produttivi


Sempre il Commissario dovrà ripartire tra le Regioni i 30 milioni di euro destinati dall’Inail ad assicurare “la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori”.

Art. 24 Interventi a favore delle piccole e medie imprese


“Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attivita’ economiche gia’ presenti, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento. Per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell’artigianato, dell’industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo sono concessi a micro, piccole e medie imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600.000 euro. I finanziamenti sono rimborsati in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento”. Anche in questo caso mancano i criteri, le condizioni e le modalità di concessione dei contributi che devono essere emanati dal Commissario, d’intesa col Ministero dello Sviluppo Economico.

 Art. 28 Macerie dei centri storici


Il decreto stabilisce che “Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonche’ quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all’edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorita’, che ne individuano anche il luogo di destinazione”. Il Ministero dei Beni Culturali poteva integrare le disposizioni operative con un proprio decreto entro il 23 ottobre, ma non risulta che l’abbia fatto.

Art. 34 Qualificazione dei professionisti


Non risulta ancora istituito l’elenco speciale dei professionisti abilitati agli incarichi di progettazione e direzione dei lavori di ricostruzione. Il Commissario, dice il decreto, adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco, che dovrà essere reso disponibile nelle Prefetture.

Art. 43 Reperimento alloggi per la locazione


Il Commissario deve stabilire i criteri per l’assegnazione degli alloggi non utilizzati da destinare alla locazione degli sfollati.

Art. 45 Sostegno al reddito dei lavoratori


Ai lavoratori del settore privato impossibilitati a prestare l’attività lavorativa a seguito del terremoto, anche per l’assistenza ai familiari conviventi, e che non abbiano accesso agli ammortizzatori sociali è corrisposta, nel limite di 124 milioni di euro nel 2016, un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale. Ai collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, i lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita’ di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attivita’ acausa del terremoto, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni del cratere e’ riconosciuta, per l’anno 2016, nel limite di 259 milioni di euro, per il medesimo anno, una indennita’ una tantum pari a 5.000 euro.

Queste indennità sono autorizzate dalle Regioni e concesse dall’Inps sulla base di una “apposita convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’economia e delle finanze ed i Presidenti delle Regioni” che deve ancora essere stipulata.

Art. 48 Sospensione delle bollette e rimborso Imu ai Comuni


Un decreto del Ministero dell’Interno di concerto con quello dell’Economia, da adottare entro il 30 novembre prossimo, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, dovrà stabilire anche sotto forma di anticipazione i ciriteri e le modalità per il rimborso ai Comuni interessati del minor gettito dovuto al mancato versamento di Imu e Tasi, che sono state sospese a partire dalla rata in scadenza il 16 dicembre.

Con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas “entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorita’ di regolazione, con propri provvedimenti, disciplina le modalita’ di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni del cratere”.

fonte "LA SIBILLA" - firma Mario Sensini
        

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