Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale dal 15/11/2023 al 15/04/2024
Con l'Ordinanza dirigenziale n. 649 del 7 novembre 2023 l'Amministrazione comunale dispone nel periodo dal 15/11/2023 al 15/04/2024 che tutti i veicoli a motore – esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli - debbano essere muniti di pneumatici invernali ovvero debbano avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio:
Nel
periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono
circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi
in atto.
I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali
sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
10 maggio 2011 – “Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per
gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì
ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N
e/o superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in
dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve
destinate all’impiego su veicoli della categoria M1”.
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili
con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di
impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai
costruttori del veicolo e del dispositivo.
Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa l’impiego dei mezzi
antisdrucciolevoli, si chiarisce che i medesimi devono essere montati almeno
sulle ruotedegli assi motori.
Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e
N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire
condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su
ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare
tutte le ruote, anche in coerenza con la Circolare n. 58/71, prot. n.
557/2174/D del 22.10.1971, emanata dall’allora Ministro dei trasporti e dell’aviazione
civile.
https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23386