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NOTTE DEI DESIDERI, VIETATA LA VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIA DI VETRO

NOTTE DEI DESIDERI, VIETATA LA VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIA DI VETRO

Divieto di vendita di bevande nel corso dello svolgimento della manifestazione Notte dei Desideri

Ordinanza sindacale n°912 del 04/08/2017, in occasione della manifestazione “Notte dei desideri 2017” che si svolgerà nel centro storico cittadino con le seguenti disposizioni:

  1. di consentire agli esercizi di acconciatore, di estetista, nonché ai titolari di tutte le ulteriori tipologie di attività esistenti nel centro storico il cui orario massimo di apertura è tuttora stabilito dalla legge o da regolamenti, di rimanere aperti nella giornata del 10 agosto, dalle ore 15:00 fino alle ore 06:00 dell’11 agosto 2017, in occasione della manifestazione denominata “Notte dei desideri 2017”, in deroga al limite orario di apertura giornaliera ed all’orario massimo di chiusura serale previsto dalle leggi e dai regolamenti di settore;

  2. durante la predetta “Notte dei desideri 2017” del giorno 10 agosto 2017, a decorrere dalle ore 19:00 fino alle ore 6:00 del giorno successivo 11 agosto 2017, è fatto divieto assoluto:

  3. ai titolari di attività commerciali e di pubblici esercizi, in sede fissa ed ambulante, di vendere e somministrare, fatto salvo quanto specificato ai punti successivi, bevande, sia alcoliche che non alcoliche, in bottiglie o bicchieri di vetro o in lattine e contenitori in metallo;

  4. di utilizzare, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, bottiglie e bicchieri di vetro o lattine e contenitori in metallo, per il consumo di bevande;

  5. Nell’ambito territoriale di svolgimento della manifestazione e nella medesima fascia oraria di cui al precedente punto 2 è, altresì, fatto obbligo nel caso di vendita o somministrazione di bevande in contenitori di plastica che la stessa sia effettuata previa asportazione dei tappi di chiusura;

  6. Nella predetta fascia oraria, dalle ore 19:00 del 10 agosto alle ore 6:00 del giorno successivo, è vietato a chiunque il consumo di bevande alcoliche, in aree pubbliche, piazze, strade, giardini, parchi, ad eccezione delle aree esterne di pertinenza dei pubblici esercizi di somministrazione, di cui al precedente punto 2 lettera a), la cui occupazione di suolo sia stata regolarmente autorizzata, limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi gestori;

  7. Il divieto di cui al precedente punto 2 lettera a) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;

  8. Per le violazioni ai punti precedenti si applicano le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.108 del 18/05/2010 avente ad oggetto “Misure e interventi atti a contrastare i fenomeni di vandalismo e inciviltà diffusa registrati nel centro storico cittadino - determinazione dell'importo del pagamento in misura ridotta per violazioni alle ordinanze comunali in materia di sicurezza urbana”;

  9. è altresì previsto:



  • l’obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;

  • l’obbligo, prima della chiusura serale dell’attività, di effettuare un’accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;



  • di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;

  • di evitare assembramenti all’esterno e nelle immediate vicinanze;


Per consultare l'ordinanza:

http://www.comuneap.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12906
        

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