Ord. n. 141 del 16/03/2020 - Sospensione temporanea della validità dell'O D. n. 351 del 06/07/2011
Con l'Ordinanza dirigenziale n. 141 del 16 marzo 2020 l'Amministrazione comunale dispone di istituire dalla data odierna fino al 3 aprile p.v. e comunque fino alla scadenza dettata da eventuali proroghe al D.P.C.M. 9 marzo 2020:
- la sospensione temporanea della validità dell'O.D. n. 351 del 06/07/2011 e s.m.i., con conseguente sospensione dell'attività di accertamento delle violazioni per il mancato rispetto della succitata ordinanza dirigenziale;
- la possibilità per tutti i residenti del centro storico di parcheggiare gratuitamente i propri veicoli, muniti di autorizzazione per il transito e la sosta in Z.T.L. ed A.P.U., sugli stalli blu (sosta a pagamento).
Resta comunque garantito, per motivi di igiene pubblica, il servizio di pulizia delle strade nel rispetto dei turni già stabiliti e, di conseguenza, si invitano i cittadini alla massima collaborazione per lo spostamento dei propri mezzi nelle giornate interessate.
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ORDINANZA DIRIGENZIALE UOA POLIZIA LOCALE
PM - Traffico e Polizia Amministrativa
N. 141 DEL 16/03/2020
OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA VALIDITA’ DELL’O D. N. 351 DEL
06/07/2011 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI SPAZZATURA STRADALE CON L’AUSILIO DI
SPAZZATRICI.
IL COMANDANTE
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 20 dell’11/06/2019 con il quale alla sottoscritta è stata
confermata la nomina a Comandante della Polizia Municipale (Unità Operativa Autonoma Polizia
Municipale e Protezione Civile);
RICHIAMATA l’O. D. n.351 del 06/07/2011 e s.m.i. con la quale venivano stabiliti i divieti di sosta
nelle vie della città per eseguire il servizio di spazzatura con l’ausilio di autospazzatrici;
VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020 che ha esteso a tutto il territorio nazionale le limitazioni già imposte
con D.C.P.M. 8 marzo 2020 all’art.1, attinenti l’adozione di misure più drastiche tese a contrastare e
contenere il diffondersi del virus Covid-19;
DATO ATTO che:
-l’emergenza Coronavirus sta interessando in maniera massiccia l’intero territorio nazionale,
implicando, in osservanza alle disposizioni del D.P.C.M. 9 marzo 2020, il divieto di spostamento dalle
proprie abitazioni a chiunque, salvo coloro interessati da ben precise e documentate esigenze ed
adottando tutte le precauzioni di natura igienico sanitarie prescritte;
- l’Amministrazione comunale ritiene utile, quale misura addizionale, di sospendere la validità
della suddetta Ordinanza n. 351 del 06/07/2011 e s.m.i. fino alla data del 3 aprile p.v., e
comunque fino alla scadenza dettata da eventuali proroghe al D.P.C.M. 9 marzo 2020 con conseguente
sospensione dell’attività di accertamento delle violazioni per il mancato rispetto della succitata
ordinanza dirigenziale;
VISTO gli artt.6, 7 e 21 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 approvativo "Nuovo Codice della Strada";
VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con
D.P.R.16/12/1992 n. 495;
COMUNE DI ASCOLI PICENO - c_a462 - 0019442 - Uscita - 16/03/2020 - 13:15
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Ordinanza N. 141 del 16/03/2020
VISTI gli artt.107 e 109 del Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18/8/2000, n. 267;
DATO ATTO che la sottoscritta è il responsabile del procedimento relativo al presente atto;
ORDINA
per i motivi sopra esposti, di istituire dalla data odierna fino al 3 aprile p.v. e comunque fino alla
scadenza dettata da eventuali proroghe al D.P.C.M. 9 marzo 2020:
1) la sospensione temporanea della validità dell’O.D. n. 351 del 06/07/2011 e s.m.i., con
conseguente sospensione dell’attività di accertamento delle violazioni per il mancato
rispetto della succitata ordinanza dirigenziale;
2) la possibilità per tutti i residenti del centro storico di parcheggiare gratuitamente i propri
veicoli, muniti di autorizzazione per il transito e la sosta in Z.T.L. ed A.P.U., sugli stalli
blu (sosta a pagamento).
RAVVISA
Resta comunque garantito, per motivi di igiene pubblica, il servizio di pulizia delle strade nel
rispetto dei turni già stabiliti e, di conseguenza, si invitano i cittadini alla massima collaborazione
per lo spostamento dei propri mezzi nelle giornate interessate.
DEMANDA
Al personale appartenente alla Polizia Municipale e agli altri organi di Polizia Stradale di cui all’art.12
del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada, la vigilanza sul rispetto di quanto disposto
dalla presente ordinanza.
AVVISA
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso alla presente Ordinanza,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971
entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale Marche, in alternativa può
essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla
stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.
In relazione all’art. 37, comma 3° del D.L.vo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del
Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
Copia del presente atto è trasmessa a:
Albo Pretorio on line
Segreteria del Sindaco
Società Ascoli Servizi Comunali
Servizio Ufficio Stampa per comunicato
Il Dirigente
CELANI PATRIZIA