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CORONAVIRUS, LE INFORMAZIONI ALLE IMPRESE DI CONFARTIGIANATO

CORONAVIRUS, LE INFORMAZIONI ALLE IMPRESE DI CONFARTIGIANATO

Sezione aggiornata in tempo reale con le misure e le informazioni utili alle imprese.


Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale. Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive. Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.



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AUTOTRASPORTO: nessuna limitazione o restrizione è prevista per il trasporto merci e le attività della filiera produttiva.

BENESSERE LA SITUAZIONE è IN DIVENIRE (alcuni comuni potrebbero decretare la chiusura di tali attività che per loro natura non permettono il rispetto di 1 mt. di distanza. Al momento però c’è incertezza). All’08/03/2020, questa la linea: rispetto ad eventuali perplessità che possano sorgere relativamente allo svolgimento dell’attività quotidiana all’interno dei centri estetici e dei saloni di acconciatura, tali attività non rientrano tra quelle la cui sospensione – nelle zone individuate dal provvedimento, ed estesa in alcune realtà da ordinanze regionali – è stata disposta nell’ambito del DPCM dell’8 marzo 2020 (piscine, palestre e centri benessere). La ratio della norma indicata sia quella di limitare le attività che comportino assembramento di persone e prevalentemente svolte in promiscuità, che sono – per le loro caratteristiche organizzative – soggette a circostanze che le misure adottate mirano a scongiurare. Rispetto, invece, alla distanza di sicurezza interpersonale di un metro nelle reception e sale di attesa, obbligatoria, è opportuno che saloni di acconciatura e centri estetici procedano ai trattamenti previo appuntamento, limitando la permanenza dei clienti all’interno dei locali al tempo strettamente indispensabile all’erogazione del servizio. Dal momento che – per la natura dei trattamenti erogati – tale distanza non è applicabile tra l’operatore ed il cliente, è bene intensificare le misure già prevalentemente adottate in osservanza delle normali disposizioni di legge previste per la categoria ed ai protocolli igienico-sanitari imposti dalle ASL territoriali, quali l’utilizzo di mascherine e guanti monouso, il lavaggio delle mani tra un cliente e l’altro e la sterilizzazione degli strumenti utilizzati. E’ inoltre consigliabile procedere con accurate operazioni di pulizia anche delle aree pubbliche, effettuando una pulizia quotidiana con prodotti specifici ad azione detergente, disinfettante e battericida su tutte le superfici. PER IL COMUNE DI MACERATA: Estetisti ed acconciatori, salvo diversa disposizione e /o interpretazione, devono restare chiusi in quanto non possono oggettivamente assicurare il servizio nel rispetto della distanza di sicurezza prevista

NORME DEL DPCM 09/03/2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale IN VIGORE DAL 10/03/2020 AL 03/04/2020




  • Bisogna evitare ogni spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno degli stessi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (non più indifferibili) o situazioni di necessità o per motivi di salute CHE VANNO DIMOSTRATE (pena art 650 codice penale);

  • si raccomanda a datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei dipendenti di periodi di congedo ordinario o ferie, ferma restando la modalità di lavoro agile disciplinata per tutto il territorio nazionale;

  • sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;

  • sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

  • sono vietati assembramenti anche all’aperto!

  • sono sospesi i servizi educativi e le attività didattiche;

  • sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

  • sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse;

  • sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;

  • nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.




Il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2) nella città di Wuhan, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l’epidemia di coronavirus in Cina. Il giorno successivo il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale. [da http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968]

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