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CONSORZIO DI BONIFICA MARCHE, NOTIFICATI 310 RICORSI

CONSORZIO DI BONIFICA MARCHE, NOTIFICATI 310 RICORSI

SEGRETERIA  PROVINCIALE UGL:

NOTIFICATI 310 RICORSI COLLETTIVI AL CONSORZIO DI BONIFICA MARCHE CONTRO L’ILLEGITTIMO “BALZELLO”

I CITTADINI SONO DEPOSITARI DI DIRITTI, NON SONO SUDDITI 

E’ partita la Class Action per chiedere l’annullamento dell’illegittimo “balzello” del Consorzio di Bonifica Marche; sono stati notificati i primi 310 ricorsi collettivi. I cittadini che intendono ricorrere possono firmare la propria adesione presso la sede della UGL fino a metà giugno; è importante vedere la data di notifica della cartella EQUITALIA; il ricorso va fatto entro 60 giorni dalla notifica.

La sentenza n.8960/96 della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili ha evidenziato il concetto di beneficio, precisando che esso non può essere di qualsiasi tipo, ma necessariamente di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull’immobile soggetto a contribuzione. Il beneficio può essere generale, cioè riguardare un insieme di immobili, ma non può essere generico. Occorre un incremento di valore dell’immobile soggetto a contributo in rapporto causale con le opere di bonifica. I Giudici della Suprema Corte concludono che il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, cioè tradursi in una qualità del fondo mentre è ininfluente la destinazione agricola o extra agricola del bene.

La Commissione Tributaria di Ancona con sentenza depositata in segreteria il 01/02/2017 ha confermato la precedente sentenza della Commissione Tributaria di Ascoli Piceno ed ha respinto il ricorso del Consorzio di bonifica ASO-TENNA-TRONTO. Fa proprie tutte le argomentazioni giuridiche della sentenza di Cassazione a Sezioni Unite n. 8960/96 e rigetta le argomentazioni svolte dall’appellante specie in ordine a quanto asserito ad un implicito beneficio derivante dall’attività di un consorzio in tema di tutela ambientale, concludendo “ne consegue che la natura giuridica del contributo consortile ha perso nel caso di specie ogni connotato di oneri reali (cioè, inerenza al fondo e carattere di corrispettivo) traducendosi di fatto in una illegittima imposta sulla proprietà fondiaria”.

Il Consorzio di bonifica Marche nel suo piano di classifica 2014 – 2015 in relazione al “beneficio degli immobili” scrive “ l’approccio all’attuazione del programma consortile è di tipo empirico in quanto non muove da una preliminare rilevazione dello stato dell’arte del reticolo idrografico che comporterebbe, per questa attività ricognitiva, un ingente impegno di risorse”.

E’ la prova provata, poiché lo dice lo stesso consorzio di Bonifica Marche, della illegittimità del balzello.

 
        

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