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Monteprandone, regolamentata la vendita di alcolici

Monteprandone, regolamentata la vendita di alcolici

Sanzioni da 50 a 500 euro

Il Comune di Monteprandone è intervenuto per disciplinare in modo più stringente le attività di vendita e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche su aree pubbliche su tutto il territorio di competenza. Il sindaco Loggi ha firmato un’ordinanza che, in occasione dei singoli eventi culturali ed enogastronomici rientranti nella programmazione delle sagre, manifestazioni e/o feste paesane, vieta la vendita da asporto di bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie di vetro o lattina, disponendo che il consumo delle stesse possa avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o plastica.  I divieti si applicano per tutta l’estate fino a domenica 8 settembre 2024.  I trasgressori, salve le più gravi fattispecie penali, civili o amministrative connesse o concorrenti anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 650 del codice penale, saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 ad € 500 prevista dall’art.7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione pari ad € 100, oltre all'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito.