PREMESSO che, in occasione del Capodanno 2014, nella notte del 31/12/2014 l’Amministrazione Comunale organizza un evento in Piazza del Popolo, denominato “Capodanno in Piazza”, per festeggiare con l’intera cittadinanza la fine del 2014 e l’arrivo del nuovo anno;
CONSIDERATO che il programma della manifestazione prevede lo svolgimento di spettacoli, concerti, animazione, a partire dalla serata del 31 dicembre, e, pertanto, in tutto il Centro Storico si concentrerà la presenza di un elevato numero di persone;
RITENUTO quindi, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico che si riscontrano nella fattispecie - analogamente a quanto disposto in occasione delle precedenti edizioni delle manifestazioni di festeggiamento del Capodanno, ed anche sulla base di specifiche segnalazioni della Questura di Ascoli Piceno pervenute in passato - di procedere all’adozione di un provvedimento che preveda:
- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l’obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori in plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;
RITENUTO di limitare l’efficacia del provvedimento all’area del Centro Storico, con decorrenza dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2014, fino alle ore 6.00 del 1 gennaio 2015;
VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO l’art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
ORDINA
- è fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi;
- è, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
- il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;
- i divieti di cui al punto 1) e 2) hanno efficacia nell’area del Centro Storico, nella notte di San Silvestro (31 dicembre 2014 – 1 gennaio 2015), a decorrere dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2014, fino alle ore 6.00 del 1° gennaio 2015;
- per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1) della presente ordinanza, si applica la sanzione nelle misure pari a: min. € 50,00 – max € 500,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 100,00.
- per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 2) della presente ordinanza, si applica la sanzione pari a: min. € 25,00 – max € 250,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 50,00.
che la presente Ordinanza venga trasmessa:
alla Polizia Municipale, incaricata della esecuzione della stessa;
al Prefetto per la adozione, ai sensi dell’articolo 13 della L.121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia
Dalla Sede Municipale 29 dicembre 2014