In data odierna il presidente della Regione Marche ha emanato un'ordinanza (n. 20) sulla mobilità dei volontari del Terzo Settore. Ecco gli articoli principali.
Articolo 1
È garantita la mobilità dei volontari operanti presso un Ente del Terzo Settore di cui al
- Lgs. n. 117/2017; sono legittimati gli spostamenti per le attività ritenute necessarie
nella situazione di emergenza da COVID-19 operando in modalità sicure e protette
rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo.
Articolo 2
Gli spostamenti ritenuti necessari per lo svolgimento degli interventi di assistenza
necessari nella situazione di emergenza in atto riguardano le seguenti attività
strumentali e funzionali al diritto alla salute e ai bisogni primari delle persone:
- a) consegna di farmaci e alimenti a domicilio e altre forme di assistenza domiciliare
leggera di prossimità (piccole manutenzioni, cura relazionale, igiene domestica e
personale, assistenza nel disbrigo delle pratiche, cura animali domestici, ecc.) a
persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti e a chi si trova in
isolamento domiciliare, ai soggetti fragili, noti ai servizi sociali comunali, o
comunicati ai sindaci dalle aziende sanitarie locali;
- b) assistenza alla persona e relazione di aiuto in strutture residenziali socioassistenziali
e socioeducative, o assimilabili (strutture di ospitalità per minori e famiglie migranti
della salute, case rifugio per donne vittime di violenza, migranti inseriti nei percorsi
SIPROIMI e Pronta accoglienza ecc.);
- c) assistenza alla persona e relazione di aiuto in strutture di accoglienza comunque
denominate, legate alla emergenza COVID 19;
- d) servizi sociali di telesoccorso e teleassistenza presso gli appositi hub costituiti da
enti pubblici e privati’;
- e) ritiro e consegna dei dispositivi di sicurezza per l’attività di volontariato;
- f) unità mobili/di strada rivolte a senza fissa dimora, o persone in stato di particolare
fragilità (vittime di tratta, dipendenza, ecc.).
Articolo 3
Il volontario che si sposta per la propria attività (esclusivamente per recarsi a svolgere
il servizio e tornare alla propria abitazione), deve esibire in caso di controllo delle forze
dell’ordine la seguente documentazione:
- a) modello di autocertificazione barrando la casella “situazioni di necessità”;
- b) dichiarazione rilasciata dal responsabile dell’Ente del Terzo Settore di cui al D.Lgs.
- 117/2017 presso cui il volontario presta la propria opera, su carta intestata della
stessa, riportante:
- nome e natura dell’associazione (abilitante allo svolgimento di attività di
volontariato);
- servizio svolto;
- nome e cognome del volontario;
- territorio di riferimento di svolgimento dell’attività.
Il volontario si attiene con rigore alle indicazioni per la prevenzione dei rischi di
contagio attraverso la dotazione dei necessari dispositivi e una adeguata formazione
all’utilizzo degli stessi da parte dell’associazione di riferimento.
Articolo 4
Le attività di cui all’art. 2 sono sottoposte al coordinamento dei servizi sociali pubblici
territoriali in capo ai comuni o agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) per la verifica che
gli spostamenti necessari per lo svolgimento delle stesse rientrino a pieno titolo in
quelli motivati da situazioni di necessità affinché vengano garantiti i “servizi
essenziali”, previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 e
richiamati dall’articolo 1, comma 1, del DPCM 9 marzo 2020.