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ORDINANZA DI CERISCIOLI SULLA MOBILITA' DEI VOLONTARI DEL TERZO SETTORE

ORDINANZA DI CERISCIOLI SULLA MOBILITA' DEI VOLONTARI DEL TERZO SETTORE

In data odierna il presidente della Regione Marche ha emanato un'ordinanza (n. 20) sulla mobilità dei volontari del Terzo Settore. Ecco gli articoli principali.

Articolo 1

È garantita la mobilità dei volontari operanti presso un Ente del Terzo Settore di cui al

  1. Lgs. n. 117/2017; sono legittimati gli spostamenti per le attività ritenute necessarie


nella situazione di emergenza da COVID-19 operando in modalità sicure e protette

rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo.

Articolo 2

Gli spostamenti ritenuti necessari per lo svolgimento degli interventi di assistenza

necessari nella situazione di emergenza in atto riguardano le seguenti attività

strumentali e funzionali al diritto alla salute e ai bisogni primari delle persone:

  1. a) consegna di farmaci e alimenti a domicilio e altre forme di assistenza domiciliare


leggera di prossimità (piccole manutenzioni, cura relazionale, igiene domestica e

personale, assistenza nel disbrigo delle pratiche, cura animali domestici, ecc.) a

persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti e a chi si trova in

isolamento domiciliare, ai soggetti fragili, noti ai servizi sociali comunali, o

comunicati ai sindaci dalle aziende sanitarie locali;

  1. b) assistenza alla persona e relazione di aiuto in strutture residenziali socioassistenziali


e socioeducative, o assimilabili (strutture di ospitalità per minori e famiglie migranti

della salute, case rifugio per donne vittime di violenza, migranti inseriti nei percorsi

SIPROIMI e Pronta accoglienza ecc.);

  1. c) assistenza alla persona e relazione di aiuto in strutture di accoglienza comunque


denominate, legate alla emergenza COVID 19;

  1. d) servizi sociali di telesoccorso e teleassistenza presso gli appositi hub costituiti da


enti pubblici e privati’;

  1. e) ritiro e consegna dei dispositivi di sicurezza per l’attività di volontariato;

  2. f) unità mobili/di strada rivolte a senza fissa dimora, o persone in stato di particolare


fragilità (vittime di tratta, dipendenza, ecc.).

Articolo 3

Il volontario che si sposta per la propria attività (esclusivamente per recarsi a svolgere

il servizio e tornare alla propria abitazione), deve esibire in caso di controllo delle forze

dell’ordine la seguente documentazione:

  1. a) modello di autocertificazione barrando la casella “situazioni di necessità”;

  2. b) dichiarazione rilasciata dal responsabile dell’Ente del Terzo Settore di cui al D.Lgs.

  3. 117/2017 presso cui il volontario presta la propria opera, su carta intestata della


stessa, riportante:

  1. nome e natura dell’associazione (abilitante allo svolgimento di attività di


volontariato);

  1. servizio svolto;

  2. nome e cognome del volontario;

  3. territorio di riferimento di svolgimento dell’attività.


Il volontario si attiene con rigore alle indicazioni per la prevenzione dei rischi di

contagio attraverso la dotazione dei necessari dispositivi e una adeguata formazione

all’utilizzo degli stessi da parte dell’associazione di riferimento.

Articolo 4

Le attività di cui all’art. 2 sono sottoposte al coordinamento dei servizi sociali pubblici

territoriali in capo ai comuni o agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) per la verifica che

gli spostamenti necessari per lo svolgimento delle stesse rientrino a pieno titolo in

quelli motivati da situazioni di necessità affinché vengano garantiti i “servizi

essenziali”, previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 e

richiamati dall’articolo 1, comma 1, del DPCM 9 marzo 2020.

 

 
        

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