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REGIONE MARCHE, DISPOSIZIONI SULL'USO DELLA BICICLETTA E SULLA PASSEGGIATA

REGIONE MARCHE, DISPOSIZIONI SULL'USO DELLA BICICLETTA E SULLA PASSEGGIATA

La Regione Marche, con l'ordinanza n. 21 del 3 aprile, è tornata sulla disciplina di spiagge, uso della bicicletta, passeggiata e apertura distributori carburante lungo l'autostrada. Ecco gli articoli principali:

Articolo 1

Al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico, e ne è, pertanto,

vietato l’accesso, le spiagge, oltre quanto già previsto dall’art. 1 dell’ordinanza del

Ministro della salute 20 marzo 202o;

L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le

motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute

o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari).

Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute)

o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a

restare in prossimità della propria abitazione e deve essere svolta individualmente.

Articolo 2

Al fine di contrastare ulteriormente le forme di assembramento di persone a tutela della

salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di

alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di

rifornimento carburante ed in generale nelle aree attrezzate del territorio regionale

realizzate ai sensi della legge n. 40/1999:

  1. a) è consentita esclusivamente per il relativo accesso e la relativa fruizione da parte


degli autotrasportatori di merci;

  1. b) è consentita lungo la rete autostradale (art. 2, co. 2, lett. A del codice della strada)


e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice

della strada);

  1. c) è consentita, limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore 6.00 alle ore 18.00


dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane

secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada), esclusivamente per il

relativo accesso e la relativa fruizione da parte degli autotrasportatori di merci;

  1. d) non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali


comunque classificati che attraversano centri abitati.
        

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