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CNA, LE REGOLE PER LA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE DA ASPORTO

CNA, LE REGOLE PER LA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE DA ASPORTO

LA CNA DI ASCOLI INFORMA LE IMPRESE E I CITTADINI: VIA LIBERA AD ALIMENTI E ANCHE A SOLE BEVANDE DA ASPORTO PER LABORATORI ARTIGIANI, BAR, GELATERIE E AGRITURISMI. IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE NUMERO 148 DEL 9 MAGGIO 2020

Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 In materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

Dal 9 maggio 2020 è consentita la vendita anche di sole bevande da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività agrituristiche e da parte delle attività artigianali quali a titolo esemplificativo: rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato e/o interdetto l’accesso.

La  vendita  per  asporto  sarà  effettuata  esclusivamente  previa  ordinazione  on-line  o  telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta,  assicurando che permanga  il  tempo  strettamente  necessario  alla  consegna  e  al  pagamento  della  merce  e  nel  rispetto delle misure di cui all’Allegato 5 del D.P.C.M. 26  aprile 2020.

Allo stesso modo è consentito l’asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo.

Resta vietata ogni forma di consumo sul posto.



 
        

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