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FUORI DAI DENTI, GALANTI PMIA: QUANDO I “CARTELLI” DIVENTANO “CARTELLE”…

FUORI DAI DENTI, GALANTI PMIA: QUANDO I “CARTELLI” DIVENTANO “CARTELLE”…

L’Italia paese dei “cartelli”. Tante le operazioni scoperte. Dopo i carburanti, le compagnie assicuratrici, le finanziarie finalizzate alla vendita di autoveicoli mediate prodotti finanziari e tanti altri, oggi (per la verità è da tempo che se ne parla) cominciano a prendere forma le azioni risarcitorie dopo la scoperta dei cartelli messi in atto dalle case costruttrici di camion. Numerose sono le sentenze delle Corti tedesche, spagnole e inglesi che hanno riconosciuto alle vittime (imprese di autotrasporto) il diritto al risarcimento.

Le Corti d’Appello di Dusseldorf, Stoccarda e Schleswig hanno confermato la presunzione di esistenza del danno causato dal cartello e rigettato le difese dei costruttori che sostenevano che i prezzi finali non dipendessero dai prezzi di listino oggetto dell’illecito coordinamento. La Corte di Giustizia Federale ha riconosciuto non solo la presunzione di fatto della preesistenza del danno, ma ha anche dettato linee guida per la valutazione del danno causato dalle case produttrici.

In Italia il Tribunale di Milano, con sentenza confermata dalla Corte d’Appello ha rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata da Iveco e confermato l’esistenza del cartello accertato con la Decisione della Commissione europea che è vincolante nei giudizi civili.

Dopo Milano e sicuramente in altri luoghi, anche Napoli si è espressa nella stessa direzione. I nostri Legali che da tempo seguono le vicende stanno avendo dei grandi risultati.

La notizia ci arriva da uno dei nostri studi legali, nella specie lo studio Bonanni-Annunziata del foro di Napoli.

“Il Tribunale di Napoli, ci scrivono gli avvocatidi PMIA autotrasporto, Pasquale Bonanni e Brunella Annunziata, non nuovi a risultati eclatanti anche in materia di Costi Minimi per la sicurezza, in una causa promossa da una ditta di autotrasporti al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’intesa anticoncorrenziale accertata dalla Commissione Europea con decisione del 19.07.2016, con sentenza non definitiva del 04.05.2021, ha rigettato tutte le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla casa costruttrice di camion, disponendo il prosieguo del giudizio ai fini dell’accertamento e della quantificazione del danno patito dall’acquirente.

In particolare, con la segnalata sentenza, il Tribunale di Napoli, disattendendo le argomentazioni della casa costruttrice, ha rigettato l’eccezione di prescrizione del credito, evidenziando che il termine di prescrizione di cinque anni fissato in tema di risarcimento dei danni da illecito anticoncorrenziale, decorre dalla definizione della procedura di settlement (19/07/2019), momento in cui si è avuta contezza dell’ingiustizia del danno.

Il Tribunale, inoltre, ha escluso la necessità di un litisconsorzio con le altre imprese partecipanti al cartello, al fine di evitare un eccessivo appesantimento del giudizio e ha rigettato la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art.267 TUEF, o in subordine, di incidente di costituzionalità interno.

A tale ultimo proposito, il Tribunale di Napoli ha evidenziato che il settlement, assurto a dignità di normazione europea, pur costituendo uno strumento agile alternativo di risoluzione delle dispute, non viola in alcun modo le garanzie difensive delle parti come tutelate dagli artt.47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali e dagli artt.24, 101, 102 e 104 della Costituzione.”

Dopo queste sentenze e tante altre si pone un punto fermo e fondamentale per l’affermazione del diritto al risarcimento delle imprese che hanno acquistato autocarri durante il periodo in cui operava il “cartello”, in quanto ha eliminato i due pilastri fondanti le difese delle case costruttrici. Il prossimo passo sarà quello della quantificazione del danno, che rappresenta la questione più complessa delle cause risarcitorie contro i cartelli e per cui è necessaria l’assistenza di esperti economisti, che presentino al consulente tecnico d’ufficio, cui i giudici devolvono la quantificazione del danno, i dati e le analisi dimostrative degli effetti dei cartelli.

A tal proposito, sono in arrivo anche dai nostri avvocati del Foro pugliese, Rizzi-De Cillis, analoghe decisioni.

Ora non rimane che passare alla seconda fase, quella dell’azione risarcitoria. Personalmente non sono certo della totale efficacia della “Class Action”, mentre ritengo più concrete ed rapide, a questo punto, le “single action”.

Dura lex, sed lex!!!!!
        

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