INAIL DA 1° GENNAIO 2021 - CIRCOLARE N. 34 DEL 14 DICEMBRE 2021. INFORTUNIO IN AMBITO DOMESTICO - RIVALUTAZIONI ECONOMICHE
DI GUIDO BIANCHINI PRESIDENTE COCOPRO INAIL ASCOLI PICENO
Le prestazioni economiche erogate dall'Inail per i casi di infortunio in
ambito domestico sono:
Rendita diretta
Dove la retribuzione convenzionale annua, per la liquidazione delle rendite, corrisponde al minimale di legge del settore industria. Dal 1° gennaio 2021 è di euro
17.448,90.
Se
dall’infortunio domestico deriva una inabilità permanente al lavoro pari o superiore al:
- 16% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2019;
- 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2018;
- 33% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° marzo 2001 fino al 31 dicembre 2006;
viene corrisposta all’assicurato una rendita vitalizia, liquidata sulla base della retribuzione minima convenzionale delle rendite del settore industria.
Prestazione una tantum
Dal 1° gennaio 2019, se dall’infortunio domestico presenta una inabilità permanente al lavoro
tra il 6% e il 15%, viene erogata una prestazione economica, una tantum, che dal 1° gennaio 2021 è di euro
337,41.
Rendita ai superstiti
Se dall’infortunio domestico derivi, direttamente o indirettamente, la morte dell’assicurato, è corrisposta una rendita a ciascuno dei superstiti aventi diritto.
Assegno una tantum per infortunio mortale
Dal 1° gennaio 2019, per gli infortuni mortali accaduti in ambito domestico, è corrisposto, ai superstiti degli assicurati deceduti, l’assegno una tantum, che, dal 1° gennaio 2021, è di
euro 10.542,45.
Assegno per l’assistenza personale continuativa
Dal 1° gennaio 2019, ai titolari di rendita per
inabilità permanente assoluta al 100%, in condizioni menomative è corrisposto l’assegno per l’assistenza personale continuativa (APC). L'importo dell’assegno, con decorrenza 1° gennaio 2021, è di euro
574,59.
Benefici Fondo vittime gravi infortuni
Sempre nel caso di eventi mortali è prevista una prestazione “una tantum”, il cui importo è determinato in funzione del numero dei superstiti, e fissato annualmente, con decreto ministeriale.
Per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021
Tipologia |
N. superstiti |
Importo per nucleo
superstiti (€) |
A |
1 |
5.000,00 |
B |
2 |
9.000,00 |
C |
3 |
13.000,00 |
D |
Più di 3 |
19.000,00 |
Gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite sono liquidati d’ufficio, con il
rateo di rendita elaborato nel mese di febbraio 2022.
Il rinnovo dell’assicurazione INAIL deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.