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CRISI IDRICA, ORDINANZA DEL SINDACO DI MONTEPRANDONE

CRISI IDRICA, ORDINANZA DEL SINDACO DI MONTEPRANDONE

Visto il decreto legislativo n. 152/2006, “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la parte terza e l’art. 144, secondo cui l’uso dell’acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo e che gli altri usi sono ammessi solo quando la risorsa è sufficiente a condizione che non ledano la qualità dell’acqua per il consumo umano;
Preso atto che la società CIIP Spa, affidataria della gestione del servizio idrico integrato, con nota n. 2021014960 dell’8.9.2021 acquisita al protocollo di questo Comune al n. 22674in data 09.09.2021, ha comunicato che, a seguito del perdurare della riduzione delle portate in sorgente e dell'anomalo andamento climatico stagionale, si evidenzia una costante riduzione della portata delle sorgenti, con conseguente attivazione del “Livello di allarme – Codice Rosso 3° STADIO – 3 FASE” e sospensione notturna a partire dal 12 settembre 2021 dell’erogazione dell’acqua;
Considerato che nella suddetta nota si chiede all’autorità comunale competente l’adozione di un provvedimento finalizzato a informare l’utenza ad un contenimento dei consumi;
Preso atto che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza al fine di sensibilizzare la cittadinanza ad un corretto utilizzo dell’acqua potabile;
Considerata quindi la necessità di procedere alla razionalizzazione del consumo di acqua potabile, al fine di ottimizzare l’utilizzo della risorsa idrica disponibile in previsione di un eventuale perdurare dell’attuale situazione climatica;
Considerata la necessità di assicurare la regolarità del servizio prioritariamente per gli usi domestici alimentari e igienico-sanitari e, al tempo stesso, la necessità di vietare l’uso dell’acqua potabile per gli scopi diversi da quelli igienico– domestici, al fine di garantire l’indispensabile fabbisogno di ogni utente;
Visti:
• lo Statuto Comunale
• l’art. 50 del Decreto Legislativo del 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
• il DPCM 4/3/1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, ed in particolare il punto 8.2.10 che prevede, in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l’adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli usi non essenziali;
• l’art. 98 del D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 “Norme in materia ambientale” che prevede che “coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi”;
O R D I N A
Oggetto: Crisi Idrica - Provvedimenti conseguenti alla dichiarazione del LIVELLO DI ALLARME.
Ordinanza Sindacale n. 26 del 10-09-2021 - pag. 2 - COMUNE DI MONTEPRANDONE
l’assoluto divieto su tutto il territorio comunale, fino a revoca della presente ordinanza, di servirsi dell’acqua potabile per
 annaffiare giardini, orti e campi sportivi, anche mediante impianti automatici;
 lavaggio autovetture e simili;
 lavaggio di spazi ed aree pubbliche e/o private;
 riempimento di piscine, anche non fisse;
 tutti gli usi differenti da quelli domestici alimentari e igienico-sanitari;
I N V I T A
la cittadinanza, per quanto descritto in narrativa, di utilizzare con parsimonia l’acqua, limitandone l’uso alle sole esigenze igienico-potabili
AVVERTE
L’inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa di cui all’art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 (da € 25 ad € 500), secondo le modalità di cui alla Legge n. 689/81.
D E M A N D A
al Comandante del Corpo di Polizia Locale di verificare il rispetto di quanto contenuto nel presente provvedimento e di applicare le eventuali sanzioni ai trasgressori
I N F O R M A
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale della Marche.
In alternativa, nel termine di 120 gg., dalla notifica potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
D I S P O N E
di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Monteprandone e nei luoghi pubblici;
Copia della presente ordinanza viene trasmessa:
- alla società CIIP Spa Cicli Integrati Impianti Primari viale Repubblica n. 24 Ascoli Piceno;
- al Comando di Polizia Locale
Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
Sergio Loggi
        

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