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Ascoli Calcio, il difensore Rizzo va in diffida

Ascoli Calcio, il difensore Rizzo va in diffida

Il giudice sportivo sanziona il Rimini per insulti razzisti

Il giudice sportivo ha comminato la quarta sanzione al bianconero Rizzo che entra in diffida. il difensore dovrà stare particolarmente attento ai cartellini gialli per non incappare nella squalifica vista l'assenza prolungata di Nicoletti. Seconda ammonizione per Alagna. 

Sanzionato poi il Rimini per insulti razzisti verso Guiebre e Rizzo durante la gara con l'Ascoli: "Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei componenti della Procura Federale e il referto Arbitrale, osserva quanto segue.

Nel referto si riporta, tra l'altro, che, al 42° minuto del secondo tempo, un gruppo di circa 20 tifosi della Società Rimini, presenti del Settore Distinti Scoperti, rivolgevano epiteti razzistici a due calciatori avversari di colore, costringendo l’Arbitro ad interrompere la gara. Tali insulti proseguivano per circa un minuto dall’interruzione e, in particolare, consistevano nei versi e nelle frasi “Buubuubuuu e Babbuino, scimmia di merda” ai due calciatori avversari.

Successivamente, avvisati i capitani delle squadre e in accordo con il Responsabile dell’Ordine pubblico veniva effettuato l’annuncio antirazzismo da parte dello speaker e gli episodi cessavano.

Il numero complessivo dei sostenitori all’interno Settore Distinti Scoperti era di circa 154 e circa 20 di essi si sono resi responsabili della predetta condotta.

Ad avviso di questo Giudice, il contenuto dei cori intonati e delle frasi proferite è particolarmente grave e deprecabile e assume un univoco e inconfutabile significato discriminatorio rientrando pacificamente nelle condotte sanzionate dall’art. 28 C.G.S., ovvero quelle che, direttamente o indirettamente, comportano offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale.

Inoltre, sulla base delle risultanze riportate, questo Giudice ritiene che il numero complessivo dei tifosi autori del coro come sopra specificato, integri il requisito della dimensione richiesto dalla norma di cui all’art. 28 C.G.S. Tale requisito va, nella specie contestualizzato alla luce delle particolari modalità di percezione della condotta scrutinata, come di seguito descritte, e dalla circostanza che in conseguenza di essa l’Arbitro ha interrotto la gara.

Del pari, si deve ritenere integrata la percezione della condotta sopra specificata, in quanto essa è stata rilevata distintamente dall’Arbitro e dai due destinatari degli insulti, nonostante fossero il primo impegnato nella direzione arbitrale e i secondi nella disputa della gara.

Ne consegue che i predetti comportamenti assumono tutti rilevanza disciplinare ex artt. 25 C.G.S. e 28, comma 4, C.G.S., norma ultima che prevede che, in caso di prima violazione, si applichi la sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lettera d).

Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, C.G.S.

P.Q.M.

in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 28 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S., ritiene equo sanzionare la Società RIMINI con:

A) l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Distinti Scoperti, privo di spettatori;

B) il pagamento di una ammenda di Euro 2000,00.

Dispone che l'esecuzione della sanzione sub A) sia sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione".