/FUORI DAI DENTI, GALANTI: "AUTOTRASPORTI, LE PROPOSTE DI PMIA"
FUORI DAI DENTI, GALANTI: "AUTOTRASPORTI, LE PROPOSTE DI PMIA"
FUORI DAI DENTI, GALANTI: "AUTOTRASPORTI, LE PROPOSTE DI PMIA"
All’esito delle proteste determinate dal vertiginoso aumento del costo del carburante registrato negli ultimi mesi, del conseguente dibattito politico e dell’intesa raggiunta, il Governo con decreto legge del 21.03.2022 n.21, ha introdotto misure volte ad accogliere, almeno in parte, le istanze del mondo dell’autotrasporto.
L’art.14 del citato decreto ha introdotto, tra l’altro, un ulteriore requisito, in aggiunta ai sei già previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo del 21 novembre 2005 n. 286, affinché il contratto di trasporto possa ritenersi validamente stipulato in forma scritta.
Il contratto, infatti, oltre a prevedere il corrispettivo pattuito tra le parti, dovrà contenere la clausola di adeguamento dello stesso al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato.
L’indicata clausola, in realtà, anche se a condizioni parzialmente diverse e derogabile dalle parti, era già prevista dall’art.83 bis c.5 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella versione post legge di stabilità del 2015 che, nell’abolire i costi minimi e nell’affermare il principio dell’autonomia negoziale delle parti nella fissazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, pur nel rispetto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale, aveva per l’appunto introdotto la cd. Clausola fuel surcharge.
Tale norma prevedeva un adeguamento automatico del corrispettivo alle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione (e delle tariffe autostradali) superiori al 2 per cento rispetto al valore preso a riferimento al momento della stipula.
La norma di cui al D.L. 21/22 però, risulta più incisiva rispetto alla precedente, perché in caso di mancato inserimento della clausola nel contratto, questo non potrà ritenersi stipulato in forma scritta, con le conseguenze di cui al c.2 dell’art.14 del medesimo decreto.
La clausola in questione, pertanto, non sarà più derogabile e le parti nel determinare il corrispettivo, dovranno adeguarlo automaticamente al costo del carburante, in caso di variazione del prezzo del gasolio superiore al 2% rispetto al valore assunto al momento della stipula del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato.
Le parti, ovviamente, al momento della stipula del contratto, dovranno prendere in considerazione, come valore di riferimento, l’attuale prezzo del gasolio come pubblicato dal MISE, al netto dell’IVA e del recupero delle accise.
Il secondo comma dell’art.14 D.L. 21/22 stabilisce, inoltre, che il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con cadenza trimestrale e non più mensile.
E’ evidente, pertanto, che, qualora il contratto manchi della clausola di adeguamento del corrispettivo o di un altro dei requisiti essenziali di cui all’articolo 6 del decreto legislativo del 21 novembre 2005 n. 286, lo stesso, pur valido, è da considerarsi non in forma scritta, con la conseguenza che al medesimo si applicheranno, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto al vettore, i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con cadenza trimestrale.
In caso di mancata previsione della clausola di adeguamento, in definitiva, vincolante per le parti perché imposta con norma imperativa, la clausola contrattuale difforme, affetta da nullità quanto alla indicazione del prezzo di trasporto, sarà sostituita ai sensi degli artt. 1339 c.c. e 1419 c.2 c.c., dal corrispettivo conforme a legge, determinato in base ai costi di esercizio pubblicati dal Ministero.
I costi di esercizio sono stati pubblicati per la prima volta dal Ministero delle Infrastrutture con decreto direttoriale n.206 del 27 novembre 2020 e poi aggiornati dal gennaio 2022.
La tabella dei Costi unitari per km prevede quattro classi di veicoli ( A – fino a 3,5 ton; B – oltre 3,5 ton e fino a 12 ton; C – oltre 12 ton e fino a 26 ton; D – oltre 26 ton) e per ciascuna classe, in corrispondenza delle singole voci di costo, determina un valore minimo ed uno massimo dei costi. Le voci di costo, a loro volta, sono state raggruppate in tre sezioni: Veicolo – rimorchi e semirimorchi inclusi – (acquisto; manutenzione; revisioni; pneumatici; bollo; assicurazioni; ammortamento); Altri costi (stipendio, trasferte, straordinari, energia); Pedaggiamento.
La tabella, pur individuando una forcella molto ampia tra un minimo e un massimo (es. tabella gennaio 2022 per i veicoli a pieno carico superiore a 26 tonnellate, minimo 1.622 - massimo 2.979) non stabilisce i criteri per la determinazione dei costi all’interno di questa forcella (quali ad es. natura del carico; peso e volume della merce trasportata; caratteristiche de trasporto e quant’altro), pur essendo evidente che in caso di contenzioso, il vettore ben potrà reclamare quanto meno il minimo della forcella.
È auspicabile, pertanto, che in sede di futura pubblicazione, vengano indicati anche i criteri per stabilire, caso per caso, la determinazione dei costi di riferimento all’interno della forcella.
Un’ultima considerazione che si auspica sia tenuta in debito conto in fase di conversione in legge del decreto, per una maggior tutela dell’autotrasportatore non garantito dalla clausola di adeguamento contenuta nel contratto scritto, va fatta con riferimento alla prescrizione e alla decadenza.
Quanto alla prima, si auspica che il termine di prescrizione per la rivendicazione dei costi di riferimento in caso di contratto non scritto sia portato da uno a cinque anni, così come era previsto in vigenza delle tariffe a forcella e dei costi minimi di sicurezza.
Quanto alla seconda, poiché è prassi della committenza inserire nei contratti delle clausole di decadenza con termini molto ristretti, è auspicabile che in sede di conversione, si limiti tale prassi che vanifica l’intento legislativo comprimendo i diritti del vettore, parte debole del contratto. Sarebbe, pertanto, il caso di stabilire che eventuali termini di decadenza potranno decorrere solo dalla cessazione del rapporto.
Questo sito web utilizza cookie e altre tecnologie assimilabili per il conseguimento di diverse finalità nel seguito esposte.
I cookie sono dei piccoli aggregati di testo che vengono registrati sul tuo dispositivo di navigazione quando visiti questo sito.
Per semplicità, in questo documento tali tecnologie sono sinteticamente definite “Strumenti di Tracciamento”, salvo vi sia ragione di differenziare.
Alcune delle finalità per le quali vengono impiegati Strumenti di Tracciamento potrebbero, inoltre richiedere il consenso dell’Utente. Se viene prestato il consenso, esso può essere revocato liberamente in qualsiasi momento seguendo le istruzioni contenute in questo documento.
Questo Sito Web utilizza Strumenti di Tracciamento gestiti direttamente dal Titolare (comunemente detti Strumenti di Tracciamento “di prima parte”) e Strumenti di Tracciamento che abilitano servizi forniti da terzi (comunemente detti Strumenti di Tracciamento “di terza parte”). Se non diversamente specificato all’interno di questo documento, tali terzi hanno accesso ai rispettivi Strumenti di Tracciamento. Durata e scadenza dei Cookie e degli altri Strumenti di Tracciamento simili possono variare a seconda di quanto impostato dal Titolare o da ciascun fornitore terzo. Alcuni di essi scadono al termine della sessione di navigazione dell’Utente.
Attività strettamente necessarie a garantire il funzionamento di questo Sito Web e la fornitura del Servizio Questo Sito Web utilizza Cookie comunemente detti “tecnici” o altri Strumenti di Tracciamento analoghi per svolgere attività strettamente necessarie a garantire il funzionamento o la fornitura del Servizio.
Attività di musurazione che prevedono l’utilizzo di Strumenti di Tracciamento
Questo Sito Web utilizza Strumenti di Tracciamento per misurare il traffico e analizzare il comportamento degli Utenti con l'obiettivo di migliorare il Servizio.
Google Analytics (Google Ireland Limited) Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Ireland Limited (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo Sito Web, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumento di Tracciamento. Luogo del trattamento: Irlanda
Come gestire le preferenze e prestare o revocare il consenso Puoi aggiornare le tue preferenze sugli Strumenti di Tracciamento utilizzando il collegamento al Pannello di Gestione Privacy presente nel footer di questo sito web.
Inoltre, grazie ad apposite funzioni del browser o del dispositivo utilizzati è anche possibile rimuovere Strumenti di Tracciamento precedentemente salvati. Altri Strumenti di Tracciamento presenti nella memoria locale del browser possono essere rimossi cancellando la cronologia di navigazione.
Titolare del Trattamento dei Dati FOTO SPOT FOTOVIDEOSERVICES SAS Partita Iva: 02183890447 sede legale: Viale Benedetto Croce, 19/21 – 63100 Ascoli Piceno tel. 0736341582 email: agenzia@fotospot.it
Dal momento che l’uso di Strumenti di Tracciamento di terza parte su questo Sito Web non può essere completamente controllato dal Titolare, ogni riferimento specifico a Strumenti di Tracciamento di terza parte è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, gli Utenti sono gentilmente invitati a consultare la privacy policy dei rispettivi servizi terzi elencati in questo documento. Data l'oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie di tracciamento, gli Utenti sono invitati a contattare il Titolare qualora volessero ricevere ulteriori informazioni in merito all'utilizzo di tali tecnologie su questo Sito Web.
ITGestisci la tua privacy
Utilizziamo i cookie per fornire funzionalità essenziali al funzionamento del sito web e, con il tuo consenso, per analizzarne il traffico. Questo pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso.
Sono strettamente necessari per garantire il funzionamento del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
Ci permettono di misurare il traffico e analizzarne i dati con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Per ulteriori informazioni, incluso come aggiornare le tue preferenze, consulta la nostra Cookie Policy.