CONTRIBUTI AL “DANNO INDIRETTO SISMA 2016” DL 189/2016 CONVERTITO IN LEGGE 299/2016 - art. 20bis. Decreto n.1/VCOMM del 23/3/2020
Contributi finalizzati a favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici del 24/08/2016 nelle province delle regione Marche interessate dagli eventi.
IMPRESE BENEFICIARIE
Sono beneficiarie dei contributi le imprese, di qualsiasi dimensione, in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:
• iscritte nel registro delle imprese con una o più unità produttive, risultanti dal registro delle imprese, ubicate nella regione Marche o titolari di partita IVA con luogo di esercizio dell’attività nelle province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Ancona;
• operatività nella Regione Marche antecedente al 24 febbraio 2016 per le aziende operanti nei comuni delle province di Macerata, Fermo, Ascoli Piceno - antecedente al 26 aprile 2016 per le aziende operanti nei comuni della provincia di Ancona;
• attività artigiane esercitate in tutti i settori;
• in caso di imprese non artigiane, attività esercitata in tutti i settori (fatta eccezione per i settori agricoltura primaria, pesca e acquacoltura) individuate nell’allegato 1 del DM 11 agosto 2017, di seguito riportate:
G 45 – Commercio all’ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli e motocicli G 46 – Commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli) G 47 – Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) I 55.1 – Alberghi e strutture simili I 55.2 – Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni I 55.3 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte I 55.9 – Altri alloggi I 56.1 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile
I 56.2 – Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione I 56.3 – Bar e altri esercizi simili senza cucina N 79.11.0 – Attività delle agenzie di viaggio N 79.12.00 – Attività dei tour operator N 79.90.11 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento N 79.90.19 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. N 79.90.20 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici N 82.30.00 – Organizzazione di convegni e fiere R 90.04.0 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche R 91.03.00 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili R 91.04.00 – Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali R 93.11.10 – Gestione di stadi R 93.11.20 – Gestione di piscine R 93.11.30 – Gestione di impianti sportivi polivalenti R 93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi n.c.a. R 93.13.00 – Gestione di palestre R 93.19.10 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi R 93.19.91 – Ricarica di bombole per attività subacquee R 93.19.92 – Attività delle guide alpine R 93.19.99 – Altre attività sportive n.c.a. R 93.21.00 – Parchi di divertimento e parchi tematici R 93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili R 93.29.20 – Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali R 93.29.30 – Sale giochi e biliardi R 93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a. S 96.01.10 – Attività delle lavanderie industriali S 96.04.20 – Stabilimenti termali
• riduzione del fatturato non inferiore al 30% determinata come differenza tra il valore conseguito nei sei mesi intercorrenti tra il 19/01/2017 e il 19/07/2017 e il valore medio dei medesimi sei mesi del triennio antecedente. In caso di imprese operanti da meno di tre anni precedenti gli eventi sismici, il fatturato medio è calcolato con riferimento al periodo in cui l’impresa è stata operante.
*Relativamente alle imprese beneficiarie costituite in forma di società di capitali, per fatturato deve intendersi la voce «ricavi delle vendite e delle prestazioni» di cui alla lettera A), punto 1), dello schema di conto economico di cui all’art. 2425 del codice civile; relativamente alle altre imprese beneficiarie, per fatturato si intende l’«ammontare complessivo dei ricavi», il cui importo è desumibile dal quadro «RS» dei
modelli di dichiarazione dei redditi.
IMPRESE ESLCUSE
Non possono accedere al contributo le imprese che:
a) hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali incompatibili dalla Commissione europea;
b) sono in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell’art 67, terzo comma lettera d) della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942 n 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi della’art, 182-bis della medesima legge;
c) hanno attività connesse attività connesse all’esportazione
CONTRIBUTI CONCEDIBILI
I contributi concedibili sono pari ad importo non superiore:
a) ai costi della produzione nel limite massimo della riduzione del fatturato registrata;
b) a euro 50.000,00 (elevato a euro 75.000,00 per le imprese in possesso del rating di legalità
COSTI AMMISSIBILI
Ai fini della concessione dei benefici sono ammissibili i costi di produzione sostenuti in due esercizi consecutivi individuati tra quelli intercorrenti tra gli esercizi 2017 e 2020 compresi.
Sono definiti “Costi della produzione” i costi sostenuti dall’impresa beneficiaria nell’esercizio di riferimento quantificati come totale dei costi della produzione di cui alla lettera B) dello schema di conto economico di cui all’art. 2425 del codice civile, ovvero dicui all’art. 2435-bis del codice civile per i bilanci in forma abbreviata o di cui all’art. 2435-ter del codice civile per i bilanci delle micro imprese, al netto delle voci «ammortamenti e svalutazioni» (punto 10), «accantonamento per rischi» (punto 12) e «altri accantonamenti» (punto 13). In caso di impresa non tenuta alla redazione del bilancio si considerano equivalenti costi desumibili dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa, per le imprese che usufruiscono del Regolamento di Esenzione, ai sensi dell’art 50 (utilizzabile solo nel caso in cui l’impresa richiedente abbia ricevuto aiuti pubblici tali da comportare il superamento del limite del “de minimis” secondo le attuali norme comunitarie), il beneficio viene determinato sulla base dei costi dei danni subiti esclusivamente come conseguenza diretta degli eventi sismici, valutati da un esperto indipendente, tramite perizia giurata e asseverata, o da un’impresa di assicurazione. I danni riconoscibili sono rappresentati dalla perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell’attività, a seguito degli eventi sismici.
La perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari – utile al lordo degli interessi, imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro – dell’impresa beneficiaria calcolati come media dei cinque anni antecedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario. Il contributo concesso non può superare il minore valore tra il contributo calcolato secondo le modalità previste all’art.5 co.2 e il contributo calcolato in base all’art. 50, fermo restando il divieto di sovracompensazione del danno subito ed il alternativa ad ogni altra possibile misura finalizzata al ristoro dei danni subiti in conseguenza degli eventi sismici oggetto del presente provvedimento.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’erogazione del contributo avverrà in due quote:
a) la prima quota, di importo pari al 70% del contributo complessivamente concesso, è versata dalle Regioni all’impresa beneficiaria (salvo integrazione documentale eventualmente necessaria), senza ulteriore richiesta, entro 30 giorni dalla data del provvedimento di concessione o entro un congruo termine;
b) la seconda quota, di importo pari al restante 30% del contributo complessivamente
concesso, è erogata dalle Regioni all’impresa beneficiaria entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione da parte dall’impresa beneficiaria stessa a seguito di istruzioni della Regione Marche.
Le domande (in bollo) per la concessione del contributo devono essere presentate esclusivamente a mezzo piattaforma informatica Sigef, dal 1 Giugno al 1 settembre 2020, pena la irricevibilità delle stesse.
Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio Contributi Pubblici alle Imprese
SEDE DI MACERATA:
- Emanuela FIORANI e.fiorani@macerata.confartigianato.it - tel. 0733-366421
- Laura EMILIOZZI l.emiliozzi@macerata.confartigianato.it - tel. 0733 – 366418
- Claudia BUSTO c.busto@macerata.confartigianato.it - tel. 0733 – 366418
SEDE DI ASCOLI PICENO:
- Stefano SANTINI s.santini@macerata.confartigianato.it – tel. 0733 366943
SEDE DI FERMO:
- Letizia COGNIGNI l.cognigni@macerata.confartigianato.it - tel. 0733 366932
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