I L S I N D A C O
RICHIAMATA la relazione istruttoria prot. 22189 del 2 aprile 2016 a firma del Dirigente del Servizio Ambiente, allegata a far parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
PRESO ATTO delle attività di verifica circa lo stato di pericolo ambientale e sanitario conseguente l’evento incendiario verificatosi presso lo stabilimento della Ditta Italpannelli nel territorio del Comune di Ancarano (TE);
RICHIAMATA la nota della Prefettura di Ascoli Piceno, protocollo 13381 dell’1 aprile 2016, indirizzata ai Sindaci della Provincia di Ascoli Piceno, con la quale sono state impartite, in via precauzionale, prescrizioni di sicurezza integrative rispetto alle prime indicazioni fornite nell’immediatezza del fatto;
OSSERVATO in particolare che, sulla scorta delle preliminari risultanze analitiche, l’Organo di Governo ha evidenziato la necessità di prevedere per l’area ricompresa nel raggio di Km. 5,00 dal luogo dell’incidente:
- il divieto di utilizzo e consumo di prodotti ortofrutticoli coltivati, da parte della popolazione e, soprattutto, da parte dei bambini, anziani, donne in gravidanza e in allattamento
- il divieto di pascolo degli animali da reddito e l’obbligo di mantenere gli animali da cortile in stabulazione chiusa, evitando il razzolamento e provvedendo all’alimentazione con prodotti che non siano stati esposti nell’area suddetta;
- il divieto dell’utilizzo di foraggi e cereali per alimentazione animale provenienti dalla suddetta area, eventualmente esposti dalla ricaduta dei residui di combustione;
- il divieto di pascolo degli animali;
ATTESO che i rischi evidenziati presentano i requisiti di imprevedibilità, eccezionalità nonché di urgenza, intesa come impellente necessità di provvedere al fine di non pregiudicare l'interesse pubblico, che può essere definitivamente danneggiato con il trascorrere del tempo;
ATTESO, con specifico riguardo al caso in esame, la sussistenza ed attualità in concreto del presupposto del danno grave e imminente per l’incolumità pubblica;
RITENUTO che la situazione sopra descritta legittimi l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente, adottata in forza dei poteri di cui all’articolo 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 “
in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
RITENUTO pertanto di adottare i conseguenti provvedimenti extra ordinem, con carattere di urgenza, stante la situazione di potenziale pericolo così come rappresentata dalla Prefettura di Ascoli Piceno;
O R D I N A
in via precauzionale, le seguenti prescrizioni di sicurezza, inerenti un ambito del territorio del Comune di Ascoli Piceno circoscritto nel raggio di km. 5,00 dal sito dell’incendio verificatosi presso lo stabilimento della Ditta Italpannelli nel territorio del Comune di Ancarano (TE):
- il divieto di utilizzo e consumo di prodotti ortofrutticoli coltivati, da parte della popolazione e, soprattutto, da parte dei bambini, anziani, donne in gravidanza e in allattamento;
- il divieto di pascolo agli animali da reddito e l’obbligo di mantenere gli animali da cortile in stabulazione chiusa, evitando il razzolamento e provvedendo all’alimentazione con prodotti che non siano stati esposti nell’area suddetta;
- il divieto di utilizzo di foraggi e cereali per alimentazione animale provenienti dalla suddetta area, eventualmente esposti dalla ricaduta dei residui di combustione;
- il divieto di pascolo degli animali;
A V V I S A
che l’inottemperanza al presente provvedimento costituisce violazione dell’art. 650 del Codice Penale;
D I S P O N E
che la presente ordinanza venga resa nota e divulgata alla popolazione nelle forme di legge;
D I S P O N E A L T R E S I’
che la presente ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza, in copia a:
- Prefettura di Ascoli Piceno, Ufficio Territoriale di Governo;
- Dipartimento di Prevenzione della ASUR Marche, Area vasta 5;
- Dipartimento Provinciale ARPAM;
- Comando di Polizia Municipale;
- Comune di Ascoli Piceno, Servizio Attività Produttive.
A V V E R T E
infine gli interessati che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti entrambi dalla notifica dell’ordinanza.
Ascoli Piceno, 2 aprile 2016
Il Sindaco
(Avv. Guido Castelli)