/MONTEPRANDONE, MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO AL CONTAGIO DEL VIRUS
MONTEPRANDONE, MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO AL CONTAGIO DEL VIRUS
MONTEPRANDONE, MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO AL CONTAGIO DEL VIRUS
Ordinanza di Emergenza Sanitaria per il contagio COVID-19. Misure urgenti aggiuntive di contenimento della diffusione. Obbligo di utilizzo del dispositivo di protezione delle vie respiratorie all'aperto: sospensione di tutte le attività motorie e/o sportive (al chiuso ed all'aperto) svolte dalle Società Sportive di Monteprandone per i bambini di età inferiore ai 12 anni.
PRESO ATTO dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto da COVID-19, come dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive modificazioni;
DATO ATTO delle recenti ulteriori norme di prevenzione e contrasto della prefata emergenza ed in particolare del Decreto Legge n.172 del 26 novembre 2021;
CONSIDERATO che i recenti dati epidemiologici relativi al territorio di questo Comune, hanno purtroppo evidenziato un esponenziale aumento dei contagi che posto in rapporto alla popolazione censita, risulta preoccupante;
VALUTATE le istanze provenienti da diversi cittadini Monteprandonesi che segnalano, da parte di troppi altri concittadini, il mancato uso di qualsiasi dispositivo di protezione con l’aumento esponenziale del rischio di un potenziale contagio;
TENUTO CONTO dalle imminenti Festività Natalizie di cui le correlate iniziative sono oramai in corso di svolgimento;
VALUTATO altresì che nella fase attuale dell’emergenza pandemica i minori di anni 12, attualmente esentati da una profilassi vaccinale anti COVID-19, risultano particolarmente esposti ai rischi di contagio;
ATTESO che tra i luoghi maggiormente a rischio per tale categoria di piccoli concittadini, così come attestato dalle percentuali di contagiati, risultano essere i luoghi di aggregazione extrascolastici quali quelli ove vengono svolte delle attività sportive;
RITENUTO pertanto necessario per arrestare la diffusione del contagio adottare, da parte di questo Comune, nell’ambito delle proprie competenze ed in aderenza con quanto disposto a livello Statale e Regionale, delle nuove misure preventive dirette alla popolazione;
SENTITO per gli aspetti di competenza il Comandante della Polizia Locale;
Oggetto: Ordinanza di Emergenza Sanitaria per il contagio COVID-19. Misure urgenti aggiuntive di contenimento della diffusione. Obbligo di utilizzo del dispositivo di protezione delle vie respiratorie all'aperto: sospensione di tutte le attività motorie e/o sportive (al chiuso ed all'aperto) svolte dalle Società Sportive di Monteprandone per i bambini di età inferiore ai 12 anni.
Ordinanza Sindacale n. 37 del 10-12-2021 - pag. 2 - COMUNE DI MONTEPRANDONE
VALUTATO che le prescrizioni contenute nel presente provvedimento non risultano in contrasto né in antinomia normativa con quanto fino ad oggi stabilito dal Governo Statale o Regionale;
VISTO il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l’art.50 comma 5 e l’art. 54,
ORDINA
a fare data dal 12 dicembre 2021 fino al 9 gennaio 2022:
1) l’obbligo del dispositivo di protezione delle vie respiratorie all’aperto, nella fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 24:00 di tutti i giorni, nei seguenti luoghi: Centro Storico di Monteprandone, Piazza dell’Unità, Viale De Gasperi, Via dei Tigli, Via B. Croce, Via 2 Giugno. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i bambini di età inferiore ai 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina ed i soggetti che stanno svolgendo attività motoria e/o sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone;
2) l’obbligo di mascherina, oltre ai luoghi indicati al punto 1), viene esteso a tutte le aree mercatali ed in ogni altro luogo di affluenza o aggregazione collettiva all’aperto deputato a manifestazioni, concerti, riunioni;
ORDINA altresì
a fare data dal 13 dicembre 2021 fino al 9 gennaio 2022, la sospensione di tutte le attività motorie e/o sportive (al chiuso ed all’aperto) svolte dalle Società Sportive di Monteprandone per i bambini di età inferiore ai 12 anni.
AVVERTE
i soggetti che, benché invitati, rifiutino di indossare senza giustificato motivo i prefati presidi, saranno puniti, salve le più gravi fattispecie penali, civili od amministrative connesse o concorrenti anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 650 del codice penale, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 prevista dall’art.7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione pari ad € 100,00.
in caso di persone minorenni la sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata ai genitori o al genitore esercente la patria potestà.
DISPONE
che la presente Ordinanza sia:
pubblicata all’Albo Pretorio on-line e trasmessa alla Prefettura - UTG di Ascoli Piceno ai sensi dell’art. 54 comma 4 T.U.EE.LL. ed alla Regione Marche – Servizio di Protezione Civile per opportuna conoscenza;
inviata agli Organi Polizia aventi competenza sul territorio competenza ed al 5° Settore - Polizia Locale che è tenuta ad eseguirla e farla osservare.
AVVERTE altresì che il presente Atto potrà essere revocato in caso di miglioramento dell’emergenza epidemiologica o da ulteriori provvedimenti da parte del Governo Nazionale o Regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.
Ordinanza Sindacale n. 37 del 10-12-2021 - pag. 3 - COMUNE DI MONTEPRANDONE
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