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FIPAV ASCOLI NEL CAOS, SOSPESI IL PRESIDENTE E IL RESPONSABILE ARBITRI

FIPAV ASCOLI NEL CAOS, SOSPESI IL PRESIDENTE E IL RESPONSABILE ARBITRI

Pallavolo nel caos, il Tribunale federale sospende presidente e responsabile degli arbitri del Comitato territoriale Ascoli.

Dopo il commissariamento ad acta deciso dal Consiglio Federale l’11 marzo scorso, arriva la sospensione per il presidente provinciale Fabio Mariano Carboni e per il responsabile degli arbitri Luca Monini. Insieme a loro sospesi anche il presidente regionale Brasili e il responsabile regionale degli arbitri Rossetti

Pallavolo ascolana nel caos. Dopo il commissariamento ad acta del Comitato territoriale di Ascoli Piceno e Fermo, stabilito con provvedimento del Consiglio Federale dell’11 marzo 2019, una nuova pesante tegola si è abbattuta sul Comitato provinciale. A seguito del deferimento da parte del Procuratore generale, avv. Guarnaschelli, mercoledì 15 maggio 2019 il Tribunale federale della Fipav ha deciso di sanzionare il presidente territoriale di Ascoli Fabio Mariano Carboni e il Responsabile territoriale degli arbitri, Luca Monini, con la squalifica per un mese per alcune irregolarità nella designazione degli arbitri. Insieme a loro sono stati sospesi anche il presidente regionale Franco Brasili (per due mesi) e il responsabile regionale degli arbitri, Andrea Rossetti (di seguito la sentenza del Tribunale Federale della FIPAV). Un duro colpo per la pallavolo ascolana e per il Comitato territoriale provinciale che sta vivendo uno dei suoi momenti più difficili degli ultimi anni. Ai problemi provocati dal commissariamento e dalle squalifiche, si aggiunge anche il caos più assoluto in cui è sprofondata la Commissione provinciale gare sez. Organizzativa (COGT) e che sta provocando non pochi problemi ad uno degli eventi più importanti per il Comitato provinciale, le finali provinciali del campionato under 13. Domenica scorsa (12 maggio), in occasione della disputa delle semifinali si è addirittura rischiato il rinvio (e i due raggruppamenti del mattino sono iniziati con notevole ritardo rispetto al programma) perché, incredibilmente, ci si era dimenticati di designare gli arbitri. La confusione regna sovrana anche per le attesissime finali provinciali in programma domenica 19 maggio, inizialmente programmate (almeno la finale 1°-3° posto) a Comunanza. Problemi delle ultime ore hanno costretto a spostare la finale ad Amandola, nell’impianto di Pian di Contro, con la conseguenza che la finale 7°-9° posto è stata spostata nella palestra di via Battisti (sempre ad Amandola), strettissima e assolutamente inadeguata ad ospitare un simile evento per il quale è previsto un’inevitabile grande affluenza di spettatori (già solamente i genitori delle ragazzine delle tre squadre). Polemiche anche per la discutibile scelta di diluire le tre partite in programma tra mattina e pomeriggio e grande confusione anche relativamente agli orari in cui si disputeranno le partite stesse, visto che in un comunicato ufficiale è indicato un orario (la terza ed ultima partita alle 16:30), mentre in un successivo comunicato ufficiale viene indicato un altro orario (in particolare la terza ed ultima partita alle ore 20).  

FIPAV TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 64
Riunione del 15 maggio 2019
54.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI
DEI TESSERATI:
MONINI LUCA – ROSSETTI ANDREA – CARBONI FABIO MARIANO – BRASILI FRANCO
IL TRIBUNALE FEDERALE
Composto da
- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Massimo Argirò Componente Relatore
nel procedimento disciplinare a carico di:
- MONINI LUCA: Per aver, nella sua qualità di Responsabile Territoriale
UdG del CT FIPAV di Ascoli Piceno Fermo, in concorso con il
Responsabile Regionale UdG del CR FIPAV Marche, relativamente alla
posizione tesserativa di più soggetti risultati abilitati, nel dicembre 2018
alla funzione di Arbitro Indoor per aver superato la parte teorica del
corso indetto dal CT Ascoli Piceno Fermo, mancato colpevolmente di
formalizzare, con la dovuta tempestività, l’elenco definitivo degli
abilitati, così da fare ritardare il completamento della procedura di
omologa dei relativi tesseramenti, nonché per aver illegittimamente
consentito, in concorso con lo stesso RRUG del CR FIPAV Marche, la
designazione e, quindi, l’utilizzazione di undici di quei soggetti, abilitati
ma per i quali la procedura di tesseramento non si era completata, come
arbitri nel Torneo Ufficiale “Marche International Volley Cup” tenutosi
in data 27-29/12/2018.
In violazione degli Artt. 24,30,47 e 83 Reg. Struttura Tecnica – Settore
Ufficiale di Gara, della normativa di cui alla Guida Pratica-Norme
Ufficiali di Gara-2018/2019, nonché degli Artt. 13 e 16 Statuto FIPAV, 1
e 74 Reg. Giur.
Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e C dell’Art. 102 Reg. Giur.
- ROSSETTI ANDREA: Per aver, nella sua qualità di Responsabilità
Regionale UdG del CR FIPAV Marche, in concorso con il Responsabile
Territoriale UdG del CT FIPAV di Ascoli Piceno Fermo, relativamente
alla posizione tesserativa di più soggetti risultati abilitati, nel dicembre
2018 alla funzione di Arbitro Indoor per aver superato la parte teorica del
corso indetto dal CT Ascoli Piceno Fermo, mancato colpevolmente di
formalizzare, con la dovuta tempestività, l’elenco definitivo degli
abilitati, così da fare ritardare il completamento della procedura di
omologa dei relativi tesseramenti, nonché per aver illegittimamente
consentito, in concorso con lo stesso RTUG del CT FIPAV Ascoli
Piceno Fermo, la designazione e, quindi, l’utilizzazione di undici di quei
soggetti, abilitati ma per i quali la procedura di tesseramento non si era
completata, come arbitri nel Torneo Ufficiale “Marche International
Volley Cup” tenutosi in data 27-29/12/2018.
In violazione degli Artt. 24,30,47 e 83 Reg. Struttura Tecnica – Settore
Ufficiale di Gara, della normativa di cui alla Guida Pratica-Norme
Ufficiali di Gara-2018/2019, nonché degli Artt. 13 e 16 Statuto FIPAV, 1
e 74 Reg. Giur.
Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e C dell’Art. 102 Reg. Giur.
- CARBONE FABIO MARIANO: Nella sua qualità di Presidente del CT
FIPAV di Ascoli Piceno Fermo, quale garante del corretto
funzionamento del Comitato e direttamente responsabile del
comportamento dei componenti dei relativi Organi, concorso con il
Responsabile Territoriale UdG del Comitato a che nel Torneo
Internazionale “Marche International Volley Cup” venissero
illegittimamente utilizzati con funzioni arbitrali soggetti il cui
tesseramento non si era ancora perfezionato in mancanza di regolare
omologa.
In violazione degli Artt. 16 e 55 Statuto FIPAV e 1 e 74 Reg. Giur.
- BRASILI FRANCO: Nella sua qualità di Presidente del CR FIPAV
Marche quale garante del corretto funzionamento del Comitato e
direttamente responsabile del comportamento dei componenti dei relativi
Organi, concorso con il Responsabile Regionale UdG del Comitato a che
nel Torneo Internazionale “Marche International Volley Cup” venissero
illegittimamente utilizzati con funzioni arbitrali soggetti il cui
tesseramento non si era ancora perfezionato in mancanza di regolare
omologa.
In violazione degli Artt. 16 e 55 Statuto FIPAV e 1 e 74 Reg. Giur.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricevuto l’atto di deferimento il Tribunale fissava l’udienza di
discussione al 17 Aprile 2019. Alla stessa era presente il Procuratore
federale Avv. Giorgio Guarnaschelli che illustrava l’atto di deferimento
concludendo per il riconoscimento della responsabilità disciplinare degli
incolpati e la sanzione di mesi tre ciascuno.
Gli incolpati presenti erano assistiti dall’avv. Pierfrancesco Tasso ed
Alessandra Perticarà, che chiarivano le ragioni della richiesta di non
luogo a procedere, già avanzata nella memoria depositata.
Con tale atto la difesa, per quanto contestato ai tesserati Monini Luca e
Rossetti Andrea, chiariva che, in relazione a quanto previsto nella Guida
ai Corsi di Formazione del Settore Ufficiali di Gara, che l’attività svolta
era stata tempestiva poiché la procedura di tesseramento degli aspiranti
UdG del C.T. di Ascoli Piceno/Fermo si era conclusa in 27 giorni
nonostante il periodo di festività natalizie.
Sull’altro capo di incolpazione riguardante tutti i tesserati deferiti,
rilevava come gli stessi avessero eseguito esattamente la procedura
indicata nella Guida ai Corsi di Formazione e dal regolamento federale a
cui si sono attenuti scrupolosamente.
All’esito della camera di consiglio il Tribunale, ritenendo necessario
integrare l’attività istruttoria, rinviava il procedimento all’odierna
udienza mandando all’Ufficio campionati ed all’ufficio tesseramento per
l’acquisizione di nota e documentazione in merito al tesseramento degli
aspiranti arbitri alla data del 27 dicembre 2018 e comunque sulla data
effettiva dell’omologa, una volta superata la prova teorica del corso
Arbitri Indoor. L’ufficio campionati inviava mail con nota e
documentazione, che veniva preventivamente inoltrata alle parti.
All’esito della discussione in data odierna, il Tribunale dava lettura del
dispositivo e depositava la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti integrata in sede di richiesta istruttoria di
questo Tribunale, emerge che gli aspiranti arbitri indoor hanno effettuato
la prevista prova teorica in data 11/12/2018.
Con mail del 17 Dicembre il Monini Luca inviava al referente nazionale
per il territorio sig. Raffaele Sassone una mail contenente i modelli 36
per il primo tesseramento degli aspiranti ufficiali di gara (adempimento
necessario ai fini assicurativi per permettere lo svolgimento della seconda
prova pratica), ma che non era ancora stato inviato al Settore Ufficiali di
Gara per la omologa/ratifica in quanto c’era un problema di due arbitri
che dovevano formalizzare le dimissioni da Dirigente.
A tale data pertanto la pratica non poteva ritenersi completa.
Da quel momento nulla è più seguito nonostante il Responsabile Ufficiali
di Gara Marche sia stato sollecitato in data 20 Dicembre dal Sassone.
Solo in data 31 Dicembre 2018 perveniva mail del Responsabile
Regionale UdG delle Marche Andrea Rossetti con la quale si comunicava
il nulla osta per la ratifica del corso UdG attestante l’esito positivo degli
esami tenuti il 12/12/2019.
La ratifica avveniva poi il 4 Gennaio 2019.
Orbene, la difesa contesta la responsabilità per quanto contenuto al capo
A dell’atto di incolpazione asserendo che la procedura intera si sarebbe
conclusa in solo 27 giorni.
Nell’evidenziare come dal 12 Dicembre (data di superamento della prova
pratica) il nulla osta per l’omologa/ratifica sia arrivato solo il 4 Gennaio
2019, si ritiene che l’azione contestata al capo B sia dovuta proprio ai
ritardi nella formalizzazione della pratica di omologazione successiva
alla prova pratica, tanto più che gli incolpati avevano intenzione di
utilizzare, nella manifestazione indicata nel capo di incolpazione, gli
aspiranti per l’effettuazione della prova pratica. Colpevole è pertanto il
ritardo negli adempimenti posti in essere.
Neanche risulta esatto quanto la difesa afferma in relazione al capo B
dell’incolpazione. Nella memoria difensiva si fa evidentemente
confusione sul termine “omologa e ratifica” della procedura e sui tempi
delle stesse.
La Guida pratica che detta le procedure, riporta chiaramente i vari
passaggi per il completamento delle prove chiarendo che:
“Solo dopo l’avvenuta omologa da parte della Funzione di Staff Rapporti
con il Territorio, che sarà comunicata ai singoli Responsabili interessati, i
candidati abilitati potranno proseguire con la prova pratica del corso
(compilazione del referto di gara e la direzione delle 5 gare previste per
gli arbitri; compilazione del referto di gara per i segnapunti)”.
Questa è la ”prima” omologa/ratifica della parte teorica, alla quale deve
seguire la prova pratica con il definitivo riconoscimento dello status di
direttore di gara.
Il torneo nel quale sono stati utilizzati gli aspiranti arbitri per
l’effettuazione della prova pratica, si è tenuto nei giorni 27-28-29
Dicembre 2018, quando per i candidati non era stata ancora effettuata
l’omologa/ratifica della parte teorica (avvenuta solo a seguito di
comunicazione del 31 Dicembre del Rossetti).
Non lecito è stato pertanto l’utilizzo dei candidati nel detto torneo.
A prescindere poi dalla lettera delle norme e dall’efficacia giuridica di
atti o circolari esplicative, il fatto che gli incolpati fossero a piena
conoscenza delle modalità per il riconoscimento dello status di ufficiale
di gara e comunque dell’iter procedurale da rispettare a tale fine, emerge
dalle comunicazioni intervenute fra le parti. Nella mail di sollecito del
Raffaele Sassone inviata il 20 Dicembre 2019 vi è l’esplicita richiesta di
conferma per poter” procedere all’omologa di quelli (nominativi)
inseriti?”
Nella risposta del 22 Dicembre il Luca Monini non ha messo in alcun
dubbio la necessaria richiesta di nulla osta per l’omologa della parte
teorica (a quella data non era ancora stata effettuata la parte pratica) ma,
al contrario, ha chiesto un sollecito per la ratifica degli aspiranti nel
ruolo; a tale mail rispondeva prontamente il Sassone comunicando che
era necessario attendere la ratifica del Corso dall’Andrea Rossetti,
Responsabile regionale ufficiali di gara.
Tale comunicazione è pervenuta solo il 31 Dicembre quando le prove
pratiche erano state già effettuate e si riferiva sicuramente alla sola prova
teorica, visto che nella comunicazione espressamente è riportato: “In
allegato modello 36 per ratifica corso UdG del comitato Territoriale di
Ascoli Piceno/F…. attestante l’esito positivo degli esami tenuti in data
12/12/2018”
Va inoltre evidenziato come in sede di interrogatorio il Rossetti abbia
affermato di aver seguito la circolare a firma del settore nazionale di
riferimento. Tale circolare parla espressamente di ratifica della parte
teorica del corso e che solo successivamente i candidati possono essere
ammessi alla prova pratica. Nessuna confusione può pertanto aver
effettuato l’incolpato con le norme e procedure da adottare.
Ad eliminare ogni dubbio vi è poi la relazione inviata alla procura dal
Responsabile nazionale settore ufficiali di gara Luigi Roccatto che
chiarisce le modalità per l’esecuzione delle prove degli aspiranti ufficiali
di gara.
Per quanto sopra detto le responsabilità degli incolpati appaiono
sussistere per tutti i capi di incolpazione anche in relazione alle
dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio dinanzi al procuratore ed
alla scelta difensiva degli incolpati.
All’audizione del 26 Febbraio 2019, il Rossetti ha chiarito di essere a
conoscenza di una formulazione diversa tra quanto contenuto nella
circolare a firma settore nazionale UdG e quanto normativamente
previsto, ma di aver ritenuto, in concerto con il C.R., chiara la dizione
della circolare.
Anche il Brasili ha confermato che in relazione al capo di incolpazione la
scelta effettuata fu adottata in sede di consulta regionale e quindi
condivisa.
Alla luce delle esposte considerazione ed evidenze di fatto, risulta
evidente come le figure apicali a livello territoriale della federazione
abbiano scientemente compiuto quanto contestato, nonostante la
conoscenza delle normative federali, delle circolari e della prassi
consolidata, mentre gli altri hanno agito anche a seguito di quanto deciso
in sede di consulta regionale; di ciò va tenuto conto ai fini
dell’applicazione della sanzione.
Si ritiene pertanto sussistere a carico del Brasili Franco l’aggravante
contestata vista la figura apicale ricoperta dallo stesso; status che
comporta ancor più l’onere di rispettare e far rispettare le norme e
regolamenti che non possono essere “forzati” per raggiungere scopi
diversi da quelli per cui sono stati dettati.
PQM
Sanziona il tesserato Brasili Franco con la sospensione da ogni attività
federale per mesi due; sanziona i tesserati Carboni Fabio Mariano,
Rossetti Andrea e Monini Luca con la sanzione ciascuno di mesi uno di
sospensione da ogni attività federale.
Roma, 15 Maggio 2019
F.to ILPRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi
Affissione all’Albo 16 maggio 2019
        

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