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IL VECCHIO ASCOLI CALCIO VINCE LA CAUSA CON PAPA WAIGO

IL VECCHIO ASCOLI CALCIO VINCE LA CAUSA CON PAPA WAIGO

Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (comunemente noto come TAS), il massimo organo della giustizia sportiva internazionale, ha accolto la domanda risarcitoria proposta dall’Ascoli Calcio 1898 S.p.A. (nelle more sottoposta a procedura fallimentare) nei confronti del calciatore senegalese Papa Waigo (con una lunga militanza in Italia tra il 2002 e il 2012) e del club di Dubai Al Wahda.


Il calciatore e il club degli Emirati sono stati condannati a pagare alla Curatela dell’Ascoli Calcio l’importo di 500.000 euro (oltre interessi al 5% annuo, come previsto dalla legge svizzera) per la rottura contrattuale da parte del calciatore che, nell’estate del 2012, aveva improvvisamente abbandonato il club italiano con destinazione Dubai. In applicazione della normativa sportiva, la società di destinazione Al Wahda, che aveva beneficiato delle prestazioni di Papa Waigo senza pagare all’Ascoli alcun prezzo per il trasferimento del calciatore, è stata condannata insieme al calciatore in via solidale.


Ribaltando il verdetto di primo grado emesso dalla FIFA nell’aprile del 2014, il TAS ha riconosciuto che Papa Waigo era vincolato da un contratto con l’Ascoli fino al giugno 2014, a seguito del corretto esercizio da parte della società italiana del diritto d’opzione che era stato pattuito nel contratto di prestazione sportiva con il calciatore e che prevedeva la facoltà per la società di estendere per altri due anni la durata del contratto siglato nel 2011, inizialmente fissata per una sola stagione sportiva.


La Curatela della società marchigiana, assistita dall’avvocato Stefano La Porta dello studio Gallavotti Bernardini & Partners, è riuscita a superare le numerose eccezioni difensive sollevate dal calciatore (la società Al Wahda ha preferito non partecipare al giudizio), tra le quali quella che mirava a far dichiarare l’inammissibilità del ricorso al TAS in ragione dell’intervenuto fallimento dell’Ascoli Calcio e della conseguente perdita di affiliazione con la FIGC. A tale proposito, il TAS ha riconosciuto la propria competenza ad esaminare l’appello avverso la decisione della FIFA, in considerazione del solo fatto che l’impugnazione proveniva da una delle parti del giudizio di primo grado, a prescindere, quindi, dal fatto che l’appellante non facesse più parte dell’ordinamento sportivo al momento della proposizione dell’impugnazione al TAS.


Il TAS ha infine dichiarato che Papa Waigo non aveva alcun diritto di sciogliere unilateralmente il proprio contratto con l’Ascoli, in quanto era stato sempre puntualmente pagato dalla società italiana sino alla propria partenza per Dubai.


Nella valutazione del risarcimento dovuto alla Curatela dell’Ascoli da parte di Papa Waigo e Al Wahda, il TAS ha tenuto conto del valore del calciatore al momento della rottura contrattuale e del fatto che, al tempo dei fatti, l’Ascoli si era dichiarata disponibile ad acconsentire al trasferimento del calciatore presso un altro club a fronte del pagamento di un corrispettivo di 500.000 euro.
        

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